Codice Etico
Le nostre linee guida di comportamento
Capitolo I. Introduzione
Articolo 1. Finalità e oggetto
1. Il presente codice espone gli impegni e le responsabilità etiche assunti da RIBE ENERGY MACHINERY, S.L. (di seguito, RIBE), nonché dai suoi dipendenti, e vincola altresì i suoi clienti e fornitori.
2. L'attività principale di RIBE è l'importazione, l'esportazione e la commercializzazione di macchinari, nel rispetto della normativa vigente, dell'ambiente e della sicurezza delle persone.
3. In conformità a quanto previsto dalla propria normativa interna e dallo Statuto, RIBE mira a far sì che la propria condotta e quella delle persone ad essa collegate siano conformi, oltre che alla legislazione vigente e al proprio sistema di governance societaria, a principi etici e di responsabilità sociale generalmente accettati.
4. Il Codice Etico esprime l'impegno di RIBE nei confronti dei principi di etica aziendale e trasparenza in tutti gli ambiti di attività, stabilendo un insieme di principi e linee guida di condotta volti a garantire il comportamento etico e responsabile di tutti i dipendenti nello svolgimento della loro attività.
5. Il Codice Etico fa parte del sistema di governance societaria di RIBE e rispetta pienamente i principi di organizzazione societaria in esso stabiliti. Risponde inoltre ai nuovi obblighi di prevenzione penale imposti nell'ambito della responsabilità penale delle persone giuridiche.
6. Il presente Codice Etico costituisce una guida operativa per assicurare una condotta adeguata nello svolgimento dell'attività lavorativa dei dipendenti e definisce la visione, i valori e i principi dell'azienda. Qualsiasi comportamento ritenuto non etico o contrario al presente Codice sarà considerato inappropriato e, in ogni caso, saranno adottate le opportune misure.
Articolo 2. Ambito di applicazione
1. I principi e le linee guida di condotta contenuti nel Codice Etico sono obbligatori per tutti i dipendenti di RIBE, indipendentemente dal loro livello gerarchico e dalla loro ubicazione geografica o funzionale.
Ai fini del Codice Etico, sono considerati dipendenti di RIBE i dirigenti e il personale dipendente, nonché tutte le altre persone la cui attività sia espressamente soggetta al Codice Etico.
2. Quando le circostanze lo rendano opportuno, la società potrà richiedere ai propri fornitori, alle aziende collaboratrici e alle controparti di formalizzare il proprio impegno al rispetto del Codice Etico o delle linee guida da esso stabilite.
3. Il rispetto del Codice Etico si intende fatto salvo il rigoroso rispetto del sistema di governance societaria implementato dalla Società.
Articolo 3. Interpretazione e integrazione del Codice Etico
1. Il Comitato di Compliance di RIBE è l'organo competente per l'interpretazione e l'integrazione generale del Codice Etico. I suoi criteri interpretativi sono vincolanti per tutti i dipendenti dell'azienda.
2. Per sua natura, il Codice Etico non contempla tutte le possibili situazioni, ma stabilisce i criteri generali per orientare la condotta dei dipendenti e, ove necessario, risolvere i dubbi che possano sorgere nello svolgimento della loro attività lavorativa.
3. Qualsiasi dubbio che i dipendenti di RIBE possano avere sull'interpretazione del Codice Etico dovrà essere sottoposto al proprio superiore gerarchico diretto o, se le circostanze lo richiedono, al Comitato di Compliance, tramite il suo direttore.
Capitolo II. Norme generali di condotta
Articolo 4. Rispetto della legalità e del sistema di governance societaria
1. I dipendenti di RIBE rispetteranno rigorosamente la legislazione vigente nello svolgimento della loro attività, tenendo conto dello spirito e della finalità delle norme, e osserveranno le disposizioni del Codice Etico e le procedure di base che regolano l'attività della Società. Rispetteranno inoltre integralmente gli obblighi e gli impegni assunti nei rapporti contrattuali con terzi.
2. I dirigenti di RIBE dovranno conoscere in particolare le leggi e i regolamenti, compresi quelli interni, che riguardano le rispettive aree di attività e dovranno assicurarsi che i dipendenti a loro subordinati ricevano le informazioni e la formazione adeguate per comprendere e rispettare gli obblighi legali e regolamentari applicabili alle loro mansioni.
3. RIBE rispetterà e darà esecuzione alle decisioni giudiziarie o amministrative adottate, riservandosi tuttavia il diritto di impugnare tali decisioni o provvedimenti presso tutte le sedi opportune, qualora ritenga che non siano conformi al diritto e pregiudichino i propri interessi.
4. RIBE dichiara il proprio impegno e la propria adesione ai diritti umani e del lavoro riconosciuti dalla legislazione nazionale e internazionale, nonché ai principi guida su cui tali norme si fondano.
5. In presenza di qualsiasi situazione di mancato rispetto della legalità, dei diritti umani o dei valori etici, i dipendenti dovranno informare l'azienda tramite il proprio superiore gerarchico o il Comitato Etico della Società.
Articolo 5. Svolgimento di una condotta professionale integra
1. I criteri guida cui dovrà conformarsi la condotta dei dipendenti di RIBE saranno la diligenza, l'integrità e il rispetto:
a) La diligenza consiste nell'agire con prudenza, responsabilità ed efficienza, orientandosi all'eccellenza e alla qualità dei processi svolti.
b) L'integrità consiste nell'agire con lealtà, onestà, buona fede e obiettività, in linea con gli interessi della Società e con i principi e i valori espressi nel Codice Etico.
c) Il rispetto consiste nel mantenere rapporti cordiali tra i dipendenti, tali da creare un ambiente di lavoro piacevole, salubre e sicuro.
Articolo 6. Protezione dell'ambiente
RIBE svolge la propria attività nel rispetto dell'ambiente, rispettando o superando gli standard previsti dalla normativa ambientale applicabile e riducendo al minimo l'impatto delle proprie attività sull'ambiente.
Articolo 7. Omaggi e regali
1. I dipendenti di RIBE non potranno offrire né accettare regali o omaggi nello svolgimento della loro attività lavorativa. In via eccezionale, l'offerta e l'accettazione di regali e omaggi saranno consentite quando ricorrano contemporaneamente le seguenti circostanze:
a) abbiano un valore economico irrilevante o simbolico;
b) costituiscano segni di cortesia o consuete attenzioni commerciali;
c) non siano vietati dalla legge o dalle pratiche commerciali generalmente accettate.
2. I dipendenti di RIBE non potranno, direttamente o tramite interposta persona, offrire o concedere né richiedere o accettare vantaggi o benefici ingiustificati finalizzati a ottenere un beneficio, presente o futuro, per la Società, per sé stessi o per un terzo.
3. Non potrà nemmeno essere ricevuto, a titolo personale, denaro da clienti o fornitori, neppure sotto forma di prestito o anticipo.
4. I dipendenti non potranno offrire né accettare ospitalità che influenzi, possa influenzare o possa essere interpretata come un'influenza sul processo decisionale.
5. In caso di dubbi su ciò che sia accettabile, l'offerta dovrà essere rifiutata o, se del caso, previamente sottoposta al superiore gerarchico diretto, che potrà inoltrare la richiesta al Comitato di Compliance o alla Direzione, secondo quanto applicabile.
Articolo 8. Conflitti di interesse
1. Si considera esistente un conflitto di interesse nelle situazioni in cui l'interesse personale del dipendente e l'interesse dell'azienda entrino in conflitto, direttamente o indirettamente. Il dipendente ha un interesse personale quando la questione riguarda lui stesso o una persona a lui collegata.
2. Sono considerate persone collegate al dipendente:
a) Il coniuge del dipendente della Società o la persona con cui intrattenga un'analoga relazione affettiva.
b) Gli ascendenti, i discendenti e i fratelli del dipendente o del suo coniuge, o della persona con cui intrattenga un'analoga relazione affettiva.
c) I coniugi degli ascendenti, dei discendenti e dei fratelli del dipendente.
d) Le entità in cui il dipendente, o le persone a lui collegate, per proprio conto o tramite interposta persona, si trovino in una delle situazioni di controllo stabilite dalla legge.
e) Le società o entità in cui il dipendente, o una delle persone a lui collegate, per proprio conto o tramite interposta persona, ricoprano una carica di amministrazione o direzione oppure dalle quali percepiscano emolumenti a qualsiasi titolo, purché esercitino inoltre, direttamente o indirettamente, un'influenza significativa sulle decisioni finanziarie e operative di tali società o entità.
In relazione ai possibili conflitti di interesse, i dipendenti di RIBE osserveranno i seguenti principi generali di condotta:
a) Indipendenza: agire in ogni momento in modo esemplare, con lealtà verso l'azienda e indipendentemente dai propri interessi o da quelli di terzi. Di conseguenza, si asterranno in ogni caso dal privilegiare i propri interessi a discapito di quelli della Società.
b) Astensione: astenersi dall'intervenire o influenzare il processo decisionale che possa riguardare le entità della Società con le quali sussista un conflitto di interesse, dal partecipare alle riunioni in cui tali decisioni siano trattate e dall'accedere a informazioni riservate riguardanti tale conflitto.
c) Comunicazione: comunicare i conflitti di interesse in cui siano coinvolti. A tale scopo, l'esistenza o la possibile esistenza di un conflitto di interesse dovrà essere comunicata per iscritto al superiore gerarchico diretto e alla direzione responsabile della funzione risorse umane, nonché al Comitato di Compliance della Società, secondo quanto applicabile. Ricevuta la comunicazione, la direzione responsabile delle risorse umane determinerà l'esistenza o meno del conflitto di interesse e, in caso di dubbio, potrà rivolgersi al Comitato di Compliance o alla direzione di RIBE, secondo quanto applicabile.
Nella comunicazione, il dipendente dovrà indicare:
• Se il conflitto di interesse lo riguarda personalmente o tramite una persona a lui collegata, identificandola se necessario.
• La situazione che dà origine al conflitto di interesse, specificando, se del caso, l'oggetto e le principali condizioni dell'operazione o della decisione prevista.
• L'importo o la stima economica approssimativa.
• Il reparto o la persona della Società con cui sono stati avviati i relativi contatti.
Tali principi generali di condotta saranno applicati in modo particolare nei casi in cui il conflitto di interesse sia, o si possa ragionevolmente prevedere che sia, di natura tale da configurare un conflitto di interesse strutturale e permanente tra il dipendente, o una persona a lui collegata, e una qualsiasi delle società della Società.
Articolo 9. Informazioni riservate e confidenziali
1. Le informazioni non pubbliche di proprietà di RIBE saranno, in generale, considerate riservate e confidenziali e saranno soggette al segreto professionale; il loro contenuto non potrà essere fornito a terzi, salvo espressa autorizzazione dell'organo della Società competente per ciascun caso o salvo obbligo di legge, giudiziario o dell'autorità amministrativa.
2. RIBE e tutti i suoi dipendenti sono responsabili dell'adozione di adeguate misure di sicurezza e dell'applicazione delle procedure stabilite per proteggere le informazioni riservate e confidenziali registrate su supporto fisico o elettronico da qualsiasi rischio interno o esterno di accesso non autorizzato, manipolazione o distruzione, intenzionale o accidentale. A tal fine, i dipendenti di RIBE manterranno la riservatezza sul contenuto del proprio lavoro nei rapporti con terzi.
3. Divulgare informazioni riservate e confidenziali o utilizzarle per finalità personali costituisce una violazione del Codice Etico.
4. Qualsiasi ragionevole indizio di fuga di informazioni riservate e confidenziali o di uso personale delle stesse dovrà essere comunicato da chi ne venga a conoscenza al proprio superiore gerarchico diretto o, se le circostanze lo consigliano, alla direzione responsabile delle risorse umane. A sua volta, il superiore gerarchico del segnalante o tale direzione dovranno notificarlo al Comitato di Compliance.
5. In caso di cessazione del rapporto di lavoro o professionale, le informazioni riservate e confidenziali dovranno essere restituite dal dipendente alla Società, compresi documenti, supporti o dispositivi di archiviazione, nonché le informazioni memorizzate nel proprio terminale informatico, restando in ogni caso in vigore l'obbligo di riservatezza del dipendente.
Articolo 10. Pagamenti irregolari e riciclaggio di denaro
RIBE stabilisce politiche per prevenire ed evitare, nel corso delle proprie operazioni, l'effettuazione di pagamenti irregolari o il riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite o criminali. Tali politiche prevedono controlli specifici sulle transazioni economiche, sia incassi sia pagamenti, di natura o importo insolito effettuati in contanti o con assegni al portatore, nonché su tutti i pagamenti eseguiti a entità con conti bancari aperti in paradisi fiscali.
Articolo 11. Risorse e mezzi per lo svolgimento dell'attività professionale
1. RIBE si impegna a mettere a disposizione dei propri dipendenti le risorse e i mezzi necessari e adeguati per lo svolgimento della loro attività lavorativa.
2. Fermo restando l'obbligatorio rispetto delle norme e delle procedure specifiche relative alle risorse e ai mezzi della Società, i dipendenti di RIBE si impegnano a farne un uso responsabile, utilizzandoli esclusivamente per attività lavorative nell'interesse della Società e non per finalità personali. I dipendenti della Società eviteranno qualsiasi pratica, in particolare attività e spese superflue, che riduca la creazione di valore.
3. RIBE è titolare della proprietà e dei diritti d'uso e sfruttamento di programmi e sistemi informatici, apparecchiature, manuali, video, progetti, studi, relazioni e di tutte le altre opere e diritti creati, sviluppati, perfezionati o utilizzati dai suoi dipendenti nell'ambito della loro attività lavorativa o sulla base delle risorse informatiche della Società.
4. I dipendenti rispetteranno il principio di riservatezza in merito alle caratteristiche di diritti, licenze, programmi, sistemi e conoscenze tecnologiche, in generale, la cui proprietà o i cui diritti di sfruttamento o uso spettino a RIBE. Qualsiasi informazione o divulgazione sui sistemi informatici della Società richiederà la sua preventiva autorizzazione.
5. L'uso delle apparecchiature, dei sistemi e dei programmi informatici che RIBE mette a disposizione dei dipendenti per lo svolgimento del loro lavoro, compresa la possibilità di accesso e operatività su Internet, dovrà conformarsi a criteri di sicurezza ed efficienza, escludendo qualsiasi uso, azione o funzione informatica illecita o contraria alle norme o istruzioni di RIBE.
6. I dipendenti non sfrutteranno, riprodurranno, replicheranno o cederanno i sistemi e le applicazioni informatiche di RIBE per finalità estranee. Inoltre, non installeranno né utilizzeranno sulle apparecchiature informatiche fornite dalla Società programmi o applicazioni il cui utilizzo sia illegale o che possano danneggiare i sistemi o pregiudicare l'immagine o gli interessi di clienti o terzi.
Articolo 12. Immagine e reputazione aziendale
Tutti i dipendenti e i dirigenti di RIBE dovranno prestare la massima cura nel preservare l'immagine e la reputazione dell'azienda in tutte le loro attività professionali. Vigileranno altresì sul rispetto e sull'uso corretto e adeguato dell'immagine e della reputazione aziendale da parte dei dipendenti delle aziende collaboratrici.
Capitolo III. Sviluppo lavorativo e professionale
Articolo 13. Principi di non discriminazione e pari opportunità
1. RIBE promuove la non discriminazione per motivi di razza, colore, nazionalità, origine sociale, età, sesso, stato civile, orientamento sessuale, ideologia, opinioni politiche, religione o qualsiasi altra condizione personale, fisica o sociale dei propri dipendenti, nonché le pari opportunità tra di essi.
2. In particolare, sarà promossa la parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, la formazione, la promozione professionale e le condizioni di lavoro, nonché l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura.
3. La selezione e la promozione dei dipendenti di RIBE si basano sulle competenze e sullo svolgimento delle funzioni professionali, nonché sui criteri di merito e capacità definiti nei requisiti della posizione lavorativa.
4. È respinta qualsiasi manifestazione di violenza, molestia fisica, sessuale, psicologica, morale o di altra natura, abuso di autorità sul lavoro e qualsiasi altra condotta che generi un ambiente intimidatorio o offensivo per i diritti personali dei dipendenti.
Articolo 14. Conciliazione della vita familiare con l'attività lavorativa
RIBE rispetta la vita personale e familiare dei propri dipendenti e promuoverà programmi di conciliazione che favoriscano il miglior equilibrio tra essa e le responsabilità lavorative. Allo stesso modo, RIBE promuove e rispetta il diritto alla disconnessione digitale dei lavoratori.
Articolo 15. Diritto alla riservatezza
1. RIBE rispetta il diritto alla riservatezza dei propri dipendenti in tutte le sue manifestazioni, in particolare per quanto riguarda i dati personali, medici ed economici.
2. I dipendenti di RIBE si impegnano a fare un uso responsabile dei mezzi di comunicazione, dei sistemi informatici e, in generale, di qualsiasi altro mezzo che la Società metta a loro disposizione in conformità alle politiche e ai criteri stabiliti a tal fine. Tali mezzi non sono forniti per l'uso personale del dipendente e non sono pertanto idonei alla comunicazione privata. Non generano quindi alcuna aspettativa di riservatezza qualora debbano essere soggetti a supervisione da parte della Società nell'esercizio proporzionato dei suoi poteri di controllo.
3. RIBE si impegna a non divulgare dati personali dei propri dipendenti, salvo consenso degli interessati e nei casi di obbligo di legge o esecuzione di decisioni giudiziarie o amministrative. In nessun caso i dati personali dei dipendenti potranno essere trattati per finalità diverse da quelle previste dalla legge o dal contratto.
4. I dipendenti che, per ragioni connesse alla loro attività, accedano ai dati personali di altri dipendenti della Società si impegneranno per iscritto a mantenere la riservatezza di tali dati.
5. Il Comitato di Compliance e le altre direzioni o organi competenti rispetteranno i requisiti previsti dalla legislazione sulla protezione dei dati personali con riguardo alle comunicazioni inviate loro dai dipendenti ai sensi del Codice Etico.
Articolo 16. Salute e sicurezza sul lavoro
1. RIBE fornirà ai propri dipendenti le risorse e le conoscenze necessarie affinché possano svolgere le proprie funzioni in sicurezza e in un ambiente salubre. Promuoverà inoltre un programma di salute e sicurezza sul lavoro e adotterà le misure preventive previste dalla legislazione vigente e tutte quelle che potranno essere stabilite in futuro.
2. I dipendenti della Società osserveranno con particolare attenzione le norme relative alla salute e sicurezza sul lavoro, al fine di prevenire e ridurre al minimo i rischi professionali.
3. RIBE promuoverà il rispetto delle proprie norme e programmi in materia di salute e sicurezza sul lavoro da parte delle aziende con cui opera e intrattiene rapporti.
Articolo 17. Formazione
1. RIBE promuoverà la formazione dei propri dipendenti. I programmi di formazione favoriranno le pari opportunità e lo sviluppo della carriera professionale e contribuiranno al raggiungimento degli obiettivi della Società.
2. Il personale della Società si impegna ad aggiornare costantemente le proprie conoscenze tecniche e gestionali e a usufruire dei programmi di formazione della Società.
Capitolo IV. L'ambiente della Società
Articolo 18. Clienti
1. RIBE, applicando in ogni caso norme di trasparenza, informazione e protezione, si impegna a offrire una qualità di servizi e prodotti pari o superiore ai requisiti e agli standard di qualità stabiliti dalla legge, competendo sul mercato e svolgendo attività di marketing e vendita sulla base dei meriti dei propri prodotti e servizi.
2. Sarà garantita la riservatezza dei dati dei clienti, impegnandosi a non divulgarli a terzi, salvo consenso del cliente, obbligo di legge o esecuzione di provvedimenti giudiziari o amministrativi.
3. La raccolta, l'utilizzo e il trattamento dei dati personali dei clienti dovranno essere effettuati in modo da garantire il loro diritto alla riservatezza e il rispetto della legislazione in materia di protezione dei dati personali, nonché dei diritti riconosciuti ai clienti dalla legislazione sui servizi della società dell'informazione e sul commercio elettronico e dalle altre disposizioni applicabili.
4. Nei rapporti precontrattuali o contrattuali con i clienti saranno promosse la trasparenza e l'informazione sulle diverse alternative esistenti, in particolare per quanto riguarda i servizi e i prodotti.
5. Il personale eviterà qualsiasi interferenza o influenza da parte di clienti o terzi che possa alterarne l'imparzialità e l'obiettività professionale e non potrà percepire alcun compenso da clienti né, in generale, da terzi per servizi connessi all'attività propria di RIBE.
Articolo 19. Fornitori
1. RIBE adeguerà i processi di selezione dei fornitori a criteri di obiettività e imparzialità ed eviterà qualsiasi favoritismo nella loro selezione.
2. I dipendenti della Società che accedano ai dati personali dei fornitori dovranno mantenere la riservatezza di tali dati e rispettare quanto previsto dalla legislazione in materia di protezione dei dati personali, nella misura in cui risulti applicabile.
3. Le informazioni fornite dai dipendenti della Società ai fornitori saranno veritiere e non predisposte con l'intenzione di indurre in errore.
4. I dipendenti eviteranno qualsiasi interferenza o influenza da parte di fornitori o terzi che possa alterarne l'imparzialità e l'obiettività professionale e non potranno percepire alcun compenso da fornitori della Società né, in generale, da terzi per servizi connessi alla propria attività all'interno di RIBE.
Articolo 20. Concorrenti
1. RIBE si impegna a competere lealmente sui mercati e non realizzerà pubblicità ingannevole o denigratoria nei confronti della concorrenza o di terzi.
2. L'acquisizione di informazioni da terzi, comprese quelle relative alla concorrenza, sarà effettuata inderogabilmente in modo lecito.
3. RIBE si impegna a promuovere la libera concorrenza a beneficio dei consumatori e degli utenti.
Articolo 21. Istituzioni e autorità
1. I rapporti con le autorità, gli organismi di regolamentazione e le Pubbliche Amministrazioni saranno improntati ai principi di cooperazione e trasparenza.
2. RIBE fornirà informazioni veritiere, adeguate, utili e coerenti sui propri programmi e sulle proprie attività. La trasparenza delle informazioni è un principio fondamentale che deve guidare l'operato del personale.
3. Le informazioni economico-finanziarie, in particolare il bilancio annuale, rifletteranno fedelmente la realtà economica, finanziaria e patrimoniale della Società, in conformità ai principi contabili generalmente accettati e alle norme di informazione finanziaria applicabili.
4. RIBE manifesta il proprio fermo impegno nei confronti dei principi della politica di prevenzione dei reati e di contrasto alle frodi e, in particolare, a non porre in essere pratiche che possano essere considerate irregolari nello svolgimento dei rapporti con clienti, fornitori, concorrenti, autorità ecc., comprese quelle relative al riciclaggio di denaro, alla corruzione e al traffico di influenze.
5. In generale, RIBE manifesta il proprio fermo impegno nei confronti dei principi di responsabilità sociale d'impresa, quali quadro di riferimento per i propri programmi e attività con dipendenti, clienti, fornitori e tutti gli stakeholder con cui intrattiene rapporti.
Capitolo V. Il Comitato di Compliance
Articolo 22. Il Comitato di Compliance
1. Il Comitato di Compliance è un organo collegiale interno e permanente, con competenze nell'ambito della conformità normativa e del sistema di governance societaria di RIBE.
2. Il Comitato di Compliance, purché la normativa applicabile lo consenta, ha accesso alle informazioni, ai documenti e agli uffici della Società, compresi i verbali degli organi di amministrazione, supervisione e controllo, necessari per l'adeguato esercizio delle proprie funzioni. A tal fine, tutti i dipendenti, dirigenti e amministratori di RIBE dovranno fornire al Comitato di Compliance la collaborazione richiesta per il corretto svolgimento delle sue funzioni.
3. Il Comitato di Compliance disporrà delle risorse materiali e umane necessarie per lo svolgimento delle proprie funzioni.
Articolo 23. Competenze del Comitato di Compliance
1. Il Comitato di Compliance avrà le seguenti competenze in relazione al Codice Etico:
a) Promuovere la diffusione, la conoscenza e il rispetto del Codice Etico, sostenendo le azioni di formazione e comunicazione ritenute appropriate, in conformità ai principi di cooperazione e coordinamento con le diverse direzioni della Società.
b) Interpretare in modo vincolante il Codice Etico e risolvere qualsiasi quesito o dubbio sottoposto in relazione al suo contenuto, alla sua applicazione o al suo rispetto, in particolare con riguardo all'applicazione delle misure disciplinari da parte degli organi competenti.
c) Promuovere le procedure di verifica e indagine delle segnalazioni ricevute ed emettere le opportune decisioni sui procedimenti trattati.
d) Valutare annualmente il grado di conformità al Codice Etico.
e) Informare gli organi di governo competenti in merito al rispetto del Codice Etico.
f) Promuovere l'approvazione delle norme interne necessarie per lo sviluppo del Codice Etico e per la prevenzione delle sue violazioni, in collaborazione con le diverse direzioni aziendali di RIBE e in modo coordinato con le direzioni di compliance della Società.
g) Approvare procedure e protocolli operativi volti ad assicurare il rispetto del Codice Etico.
h) Il relativo chiarimento, completamento o sviluppo non comporterà in nessun caso una modifica del Codice Etico, salvo quando ciò sia richiesto da norme imperative; in tal caso si applicherà quanto previsto dall'articolo 27 del Codice Etico.
Articolo 24. Regolamento del Comitato di Compliance
La composizione e il funzionamento del Comitato di Compliance saranno disciplinati dal Regolamento del Comitato di Compliance di RIBE, che fa parte del sistema di governance societaria della Società ed è stato elaborato e approvato, nella sua prima versione, il 19 luglio 2016 e aggiornato il 9 aprile 2024.
Capitolo VI. Il Canale Etico
Articolo 25. Il Canale Etico
1. RIBE ha implementato un Sistema interno di segnalazione (Canale Etico), la cui definizione e procedura sono disciplinate dalla Politica di Funzionamento del Canale Etico dell'azienda.
2. In tal senso, tutte le persone che, in un contesto lavorativo o professionale, vengano a conoscenza di qualsiasi violazione e/o pratica contraria ai principi stabiliti nelle Politiche e nei Protocolli di RIBE, nonché nelle norme e procedure interne che li sviluppano e nelle altre norme imposte dal quadro normativo dell'organizzazione, e/o di azioni od omissioni che possano costituire violazioni del diritto dell'Unione europea o violazioni penali o amministrative gravi o molto gravi dell'ordinamento italiano, potranno segnalarlo, anche in forma anonima, al Responsabile del Sistema (il Comitato di Compliance) attraverso i canali predisposti da RIBE a tale scopo.
3. Le procedure di gestione, istruttoria, indagine e risoluzione delle comunicazioni ricevute tramite il Canale Etico di RIBE saranno svolte dal Responsabile del Sistema e saranno rette principalmente da tre garanzie fondamentali: i) la riservatezza dell'identità del segnalante e di qualsiasi terzo menzionato nella comunicazione, delle attività svolte nella relativa gestione e istruttoria, nonché la protezione dei dati, impedendo l'accesso a personale non autorizzato; ii) l'assenza di ritorsioni nei confronti dei segnalanti; e iii) la garanzia dei diritti della persona segnalata durante la gestione e l'istruttoria delle comunicazioni.
4. A tal riguardo, RIBE si impegna a non adottare alcuna forma di ritorsione, minaccia di ritorsione o tentativo di ritorsione, diretto o indiretto, nei confronti delle persone che abbiano segnalato in buona fede, tramite il Canale Etico, qualsiasi irregolarità.
5. Inoltre, in ogni procedimento di indagine sarà verificato con particolare attenzione il rispetto dei principi di obiettività, riservatezza delle comunicazioni, indipendenza, buona fede e protezione dei dati personali, nonché saranno garantiti il diritto di difesa, l'onore e la presunzione di innocenza delle persone oggetto di indagine. Il procedimento sarà inoltre trasparente e garantirà il diritto all'informazione delle persone coinvolte.
6. Le segnalazioni ricevute attraverso uno qualsiasi dei canali abilitati del Canale Etico saranno gestite e risolte nel rispetto delle norme e dei principi della Politica di Funzionamento del Canale Etico.
Capitolo VII. Disposizioni aggiuntive
Articolo 26. Regime disciplinare
1. La Società svilupperà le misure necessarie per l'efficace applicazione del Codice Etico.
2. Nessuno, indipendentemente dal proprio livello o posizione, è autorizzato a richiedere a un dipendente di commettere un atto illegale o contrario a quanto stabilito nel Codice Etico. A sua volta, nessun dipendente può giustificare una condotta inappropriata, illegale o contraria al Codice Etico invocando l'ordine di un superiore gerarchico.
3. Quando il Comitato di Compliance stabilisca che un dipendente della Società ha svolto attività contrarie alla legge o al Codice Etico, incaricherà la Direzione Risorse Umane di applicare le misure disciplinari conformemente al regime di infrazioni e sanzioni previsto dal contratto collettivo della società cui appartiene il dipendente o dalla legislazione del lavoro applicabile.
Articolo 27. Aggiornamento
1. Il Codice Etico sarà riesaminato e aggiornato periodicamente, tenendo conto della relazione annuale del Comitato di Compliance e dei suggerimenti e delle proposte formulate dai dipendenti della Società.
2. Qualsiasi revisione o aggiornamento che comporti una modifica del Codice Etico richiederà l'approvazione dell'Organo di Amministrazione di RIBE, previo parere del Comitato di Compliance.
Articolo 28. Accettazione
1. I dipendenti di RIBE accettano espressamente le norme di condotta stabilite nel Codice Etico.
2. I dipendenti che in futuro entreranno a far parte di RIBE accetteranno espressamente i principi e le norme di condotta stabiliti nel Codice Etico.
3. Il Codice Etico sarà allegato ai contratti di lavoro di tutti i dipendenti di RIBE.
Articolo 29. Approvazione
Il Codice Etico è stato approvato dall'Organo di Amministrazione di RIBE il 9 aprile 2024.